Articolo 727 del Codice Penale

Art. 727.

(( (Abbandono di animali).))((Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattivita' e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze)) -------------AGGIORNAMENTO (126)
La L. 14 agosto 1991, n. 281 ha disposto (con l'art. 5, comma 5) che "L'ammenda comminata per la contravvenzione di cui al primo comma dell'articolo 727 del codice penale e' elevata nel minimo a lire cinquecentomila e nel massimo a lire tremilioni".
Entrata in vigore il 31 luglio 2004
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