Articolo 694 del Codice Penale
Art. 694.
(Omessa consegna di monete riconosciute contraffatte)
Chiunque, avendo ricevuto come genuine, per un valore complessivo non inferiore a lire venti, monete contraffatte o alterate, non le consegna all'Autorita' entro tre giorni da quello in cui ne ha conosciuto la falsita' o l'alterazione, indicandone la provenienza se la conosce, e' punito con l'ammenda fino a lire duemila.
((90)) --------------AGGIORNAMENTO (90)
La L. 24 novembre 1981, n. 689 ha disposto (con l'art. 33, comma 1, lettera a)) che "Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le contravvenzioni previste: a) dagli articoli 669, 672, 687, 693 e 694 del codice penale".
(Omessa consegna di monete riconosciute contraffatte)
Chiunque, avendo ricevuto come genuine, per un valore complessivo non inferiore a lire venti, monete contraffatte o alterate, non le consegna all'Autorita' entro tre giorni da quello in cui ne ha conosciuto la falsita' o l'alterazione, indicandone la provenienza se la conosce, e' punito con l'ammenda fino a lire duemila.
((90)) --------------AGGIORNAMENTO (90)
La L. 24 novembre 1981, n. 689 ha disposto (con l'art. 33, comma 1, lettera a)) che "Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le contravvenzioni previste: a) dagli articoli 669, 672, 687, 693 e 694 del codice penale".