Articolo 321 del Codice Penale

Art. 321.

(Pene per il corruttore).

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis ((, nell'articolo 319-ter)) e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi da o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilita'.
Entrata in vigore il 2 marzo 1992
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