Articolo 583 bis del Codice Penale
Art. 583-bis.
(Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili).
Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili e' punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.
Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, e' punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena e' diminuita fino a due terzi se la lesione e' di lieve entita'.
La pena e' aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto e' commesso per fini di lucro.
La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:
1) la decadenza dall'esercizio della ((responsabilita' genitoriale))
2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.
Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi' quando il fatto e' commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole e' punito a richiesta del Ministro della giustizia.
(Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili).
Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili e' punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.
Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, e' punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena e' diminuita fino a due terzi se la lesione e' di lieve entita'.
La pena e' aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto e' commesso per fini di lucro.
La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:
1) la decadenza dall'esercizio della ((responsabilita' genitoriale))
2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.
Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi' quando il fatto e' commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole e' punito a richiesta del Ministro della giustizia.
2. TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza breve 2024-07-01, n. 202400430Provvedimento:Leggi di più...- annullamento del provvedimento amministrativo·
- art. 3 legge 241/90·
- art. 4 d.lgs. n. 286/1998·
- art. 5 d.lgs. n. 286/1998·
- art. 60 c.p.a.·
- art. 8 CEDU·
- bilanciamento degli interessi·
- condanna per reati di stupefacenti·
- diritti del richiedente·
- eccesso di potere·
- motivazione del provvedimento amministrativo·
- ordine pubblico e sicurezza·
- perdita del diritto di difesa·
- pericolosità sociale·
- permesso di soggiorno·
- precedenti penali·
- proporzionalità della pena·
- ricongiungimento familiare·
- rigetto permesso di soggiorno·
- rinnovo permesso di soggiorno·
- sospensione dell'efficacia del provvedimento·
- sostegno legale gratuito·
- travisamento dei fatti
3. TAR Bologna, sez. I, sentenza 2024-02-12, n. 202400101Provvedimento:Leggi di più...- annullamento del provvedimento amministrativo·
- art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998·
- bilanciamento tra reati e permesso di soggiorno·
- bilanciamento tra tutela dell'ordine pubblico e vita familiare·
- diniego di rinnovo del permesso di soggiorno·
- giurisprudenza in tema di permesso di soggiorno·
- modifica dell'art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998·
- pericolosità sociale·
- permesso di soggiorno CE·
- sospensione del provvedimento amministrativo·
- tutela della privacy
5. TAR Torino, sez. I, sentenza 2024-07-15, n. 202400875Provvedimento:Leggi di più...- art. 96 della Convenzione di Schengen·
- autotutela amministrativa·
- condanna penale in Austria·
- discrezionalità amministrativa·
- giurisprudenza in materia di immigrazione·
- permesso di soggiorno·
- rinnovo del permesso di soggiorno·
- segnalazione di inammissibilità·
- sospensione cautelare·
- valutazione della pericolosità sociale