Articolo 198 del Codice Penale
Art. 198.
(Effetti dell'estinzione del reato o della pena sulle obbligazioni civili)
L'estinzione del reato o della pena non importa la estinzione delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che si tratti delle obbligazioni indicate nei due articoli precedenti.
(Effetti dell'estinzione del reato o della pena sulle obbligazioni civili)
L'estinzione del reato o della pena non importa la estinzione delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che si tratti delle obbligazioni indicate nei due articoli precedenti.