Articolo 198 del Codice Penale
Art. 198.
(Effetti dell'estinzione del reato o della pena sulle obbligazioni civili)
L'estinzione del reato o della pena non importa la estinzione delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che si tratti delle obbligazioni indicate nei due articoli precedenti.
(Effetti dell'estinzione del reato o della pena sulle obbligazioni civili)
L'estinzione del reato o della pena non importa la estinzione delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che si tratti delle obbligazioni indicate nei due articoli precedenti.
1. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-07-01, n. 202405808Provvedimento:Leggi di più...- art. 100 d.l. n. 104/2020·
- art. 182 d.l. n. 34/2020·
- compensazione delle spese·
- concessione demaniale·
- contraddittorio infraprocedimentale·
- decadenza della concessione·
- eccesso di potere·
- error in iudicando·
- oblazione·
- omessa pronuncia·
- procedimento penale per abusiva occupazione·
- rinnovo della concessione·
- sospensione del procedimento
2. TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2022-10-31, n. 202200721Provvedimento:Leggi di più...- abusiva occupazione di spazio demaniale·
- art. 100 DL 104/2020·
- art. 1161 Codice della Navigazione·
- art. 182 DL 34/2020·
- art. 198 c.p.·
- concessione demaniale·
- criteri di calcolo dei canoni·
- decadenza della concessione·
- fumus boni iuris·
- mancato pagamento dei canoni·
- oblazione penale·
- procedimenti penali·
- rinnovo della concessione demaniale·
- sospensione dei procedimenti amministrativi·
- sospensiva della decadenza