Articolo 90 del Codice Penale
Art. 90.
(Stati emotivi o passionali)
Gli stati emotivi o passionali non escludono ne' diminuiscono l'imputabilita'.
(Stati emotivi o passionali)
Gli stati emotivi o passionali non escludono ne' diminuiscono l'imputabilita'.
4. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-09-04, n. 202407414Provvedimento:Leggi di più...- accertamento della responsabilità·
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