Articolo 650 del Codice Penale

Art. 650.

(Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorita')

Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorita' per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire duemila.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1930
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