Articolo 477 del Codice Penale
Art. 477.
(Falsita' materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative)
Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffa' o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validita', e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
(Falsita' materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative)
Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffa' o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validita', e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
3. TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-06-13, n. 202310027Provvedimento:Leggi di più...- Art. 10 bis L. 241/1990·
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