Articolo 317 del Codice Penale

Art. 317
(( (Concussione). ))((Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualita' o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilita', e' punito con la reclusione da sei a dodici anni))
Entrata in vigore il 30 maggio 2015
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