Articolo 12 del Codice Penale
Art. 12.
(Riconoscimento delle sentenze penali straniere)
Alla sentenza penale straniera pronunciata per un delitto puo' essere dato riconoscimento:
1° per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna, ovvero per dichiarare l'abitualita' o la professionalita' nel reato o la tendenza a delinquere;
2° quando la condanna importerebbe, secondo la legge italiana, una pena accessoria;
3° quando, secondo la legge italiana, si dovrebbe sottoporre la persona condannata o prosciolta, che si trova nel territorio dello Stato, a misure di sicurezza personali;
4° quando la sentenza straniera porta condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno, ovvero deve, comunque, esser fatta valere in giudizio nel territorio dello Stato, agli effetti delle restituzioni o del risarcimento del danno, o ad altri effetti civili.
Per farsi luogo al riconoscimento, la sentenza deve essere stata pronunciata dall'Autorita' giudiziaria di uno Stato estero col quale esiste trattato di estradizione. Se questo non esiste, la sentenza estera puo' essere egualmente ammessa a riconoscimento nello Stato, qualora il Ministro della giustizia ne faccia richiesta. Tale richiesta non occorre se viene fatta istanza per il riconoscimento agli effetti indicati nel numero 4°.
(Riconoscimento delle sentenze penali straniere)
Alla sentenza penale straniera pronunciata per un delitto puo' essere dato riconoscimento:
1° per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna, ovvero per dichiarare l'abitualita' o la professionalita' nel reato o la tendenza a delinquere;
2° quando la condanna importerebbe, secondo la legge italiana, una pena accessoria;
3° quando, secondo la legge italiana, si dovrebbe sottoporre la persona condannata o prosciolta, che si trova nel territorio dello Stato, a misure di sicurezza personali;
4° quando la sentenza straniera porta condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno, ovvero deve, comunque, esser fatta valere in giudizio nel territorio dello Stato, agli effetti delle restituzioni o del risarcimento del danno, o ad altri effetti civili.
Per farsi luogo al riconoscimento, la sentenza deve essere stata pronunciata dall'Autorita' giudiziaria di uno Stato estero col quale esiste trattato di estradizione. Se questo non esiste, la sentenza estera puo' essere egualmente ammessa a riconoscimento nello Stato, qualora il Ministro della giustizia ne faccia richiesta. Tale richiesta non occorre se viene fatta istanza per il riconoscimento agli effetti indicati nel numero 4°.
1. TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2023-11-23, n. 202306464Provvedimento:Leggi di più...- art. 823 c.c.·
- autotutela amministrativa·
- beni patrimoniali indisponibili·
- clausola arbitrale·
- concessione di beni pubblici·
- contratto di comodato·
- difetto di giurisdizione·
- giurisdizione amministrativa·
- interesse legittimo oppositivo·
- ordinanza di sgombero·
- rinnovo tacito dei contratti pubblici·
- violazione norme imperative
2. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-09-25, n. 202407794Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
- art. 731 c.p.p.·
- art. 739 c.p.p.·
- difetto di istruttoria e motivazione·
- eccesso di potere·
- estradizione·
- giurisdizione del giudice amministrativo·
- giurisprudenza del Consiglio di Stato·
- interesse ad agire·
- ne bis in idem·
- principio di alternatività tra riconoscimento e estradizione·
- riconoscimento delle sentenze penali straniere·
- spese di giudizio·
- violazione di legge
3. TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-05-16, n. 202308327Provvedimento:Leggi di più...- art. 27 D.P.R. 737/1981·
- difetto di istruttoria·
- eccesso di potere·
- giurisprudenza amministrativa·
- procedimento disciplinare·
- riconoscimento dell'utilità del periodo di sospensione·
- sanzione disciplinare·
- sospensione dal servizio·
- violazione dei termini del procedimento disciplinare·
- violazione del principio di gradualità e proporzionalità