Articolo 167 del Codice Penale
Art. 167.
(Estinzione del reato)
Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, e adempie gli obblighi impostigli, il reato e' estinto.
((In tal caso non ha luogo la esecuzione delle pene))
(Estinzione del reato)
Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, e adempie gli obblighi impostigli, il reato e' estinto.
((In tal caso non ha luogo la esecuzione delle pene))