Articolo 87 del Codice Penale
Art. 87.
(Stato preordinato d'incapacita' d'intendere o di volere)
La disposizione della prima parte dell'articolo 85 non si applica a chi si e' messo in stato d'incapacita' d'intendere o di volere al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa.
(Stato preordinato d'incapacita' d'intendere o di volere)
La disposizione della prima parte dell'articolo 85 non si applica a chi si e' messo in stato d'incapacita' d'intendere o di volere al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa.