Articolo 466 bis del Codice Penale

Art. 466-bis

(( (Confisca). ))((Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 460 e 461 e' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto, il prezzo o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non e' possibile dei beni di cui il condannato ha comunque la disponibilita', per un valore corrispondente al profitto, al prodotto o al prezzo del reato. Si applica il terzo comma dell'articolo 322-ter.))
Entrata in vigore il 16 novembre 2016

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