Articolo 617 sexies del Codice Penale

Art. 617-sexies.

(Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche).

Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra piu' sistemi, e' punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena e' della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

((Nel caso previsto dal primo comma il delitto e' punibile a querela della persona offesa.))
Entrata in vigore il 24 aprile 2018
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