Articolo 410 del Codice Penale
Art. 410.
(Vilipendio di cadavere)
Chiunque commette atti di vilipendio sopra un cadavere o sulle sue ceneri e' punito con la reclusione da uno a tre anni.
Se il colpevole deturpa o mutila il cadavere, o commette, comunque, su questo atti di brutalita' o di oscenita', e' punito con la reclusione da tre a sei anni.
(Vilipendio di cadavere)
Chiunque commette atti di vilipendio sopra un cadavere o sulle sue ceneri e' punito con la reclusione da uno a tre anni.
Se il colpevole deturpa o mutila il cadavere, o commette, comunque, su questo atti di brutalita' o di oscenita', e' punito con la reclusione da tre a sei anni.
3. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2022-11-02, n. 202200267Provvedimento:Leggi di più...- art. 1398 d.lgs. 66/2010·
- art. 713 TUOM·
- art. 722 TUOM·
- art. 751 TUOM·
- diritti di difesa·
- eccesso di potere·
- procedimento disciplinare·
- proporzionalità della sanzione·
- ricorso gerarchico·
- sanzione disciplinare·
- sindacato di legittimità·
- trasmissione di informazioni riservate·
- tutela del segreto·
- valutazione discrezionale della P.A.·
- violazione art. 24 e 97 Cost.·
- violazione dei doveri militari
4. TAR Catania, sez. I, sentenza 2022-04-21, n. 202201139Provvedimento:Leggi di più...- art. 73 c.p.a.·
- art. 91 codice antimafia·
- associazione per delinquere·
- cancellazione della causa dal ruolo·
- giudizio prognostico discrezionale·
- interdittiva antimafia·
- misure cautelari·
- prevenzione dell'ingerenza della criminalità organizzata·
- principio di proporzionalità·
- principio di tassatività e specificità·
- procedimenti penali·
- revoca dell'interdittiva antimafia·
- ricettazione e riciclaggio·
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche