Articolo 270 septies del Codice Penale
Art. 270-septies.
(( (Confisca).))((Nel caso di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti commessi con finalita' di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies e' sempre disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non e' possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilita', per un valore corrispondente a tale prezzo, prodotto o profitto))
(( (Confisca).))((Nel caso di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti commessi con finalita' di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies e' sempre disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non e' possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilita', per un valore corrispondente a tale prezzo, prodotto o profitto))