Articolo 270 del Codice Penale
Art. 270.
(( (Associazioni sovversive).))((Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma e' punito con la reclusione da uno a tre anni.
Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento))
(( (Associazioni sovversive).))((Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma e' punito con la reclusione da uno a tre anni.
Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento))
3. TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2024-12-04, n. 202421835Provvedimento:Leggi di più...- art. 3 legge 241/1990·
- art. 9 legge 91/1992·
- cittadinanza italiana·
- diritto al giusto processo·
- discrezionalità amministrativa·
- eccesso di potere·
- motivazione provvedimento amministrativo·
- naturalizzazione·
- segreto di Stato·
- sicurezza della Repubblica