Articolo 18 del Codice Penale

Art. 18.

(Denominazione e classificazione delle pene principali)

Sotto la denominazione di pene detentive o restrittive della liberta' personale la legge comprende: l'ergastolo, la reclusione e l'arresto.

Sotto la denominazione di pene pecuniarie la legge comprende: la multa e l'ammenda.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1930
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi