Articolo 305 del Codice Penale

Art. 305.

(Cospirazione politica mediante associazione)

Quando tre o piu' persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano la associazione sono puniti, per cio' solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena e' della reclusione da due a otto anni.

I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o piu' dei delitti sopra indicati.
((48))((56)) ---------------AGGIORNAMENTO (48)
Il D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 ha disposto (con l'art. 1, comma 2, lettera b)) che e' concessa amnistia per il reato di cui al presente articolo, "determinato da motivi politici inerenti a questioni di minoranze etniche, salvo che dal fatto siano direttamente derivate lesioni personali ai sensi del capoverso dell'art. 583 del codice penale, o la morte ai sensi degli articoli 586 e 588 del codice penale".
Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 6 aprile 1970. ---------------AGGIORNAMENTO (56)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 14 luglio 1971, n. 175 (in G.U. 1ª s.s. 21/07/1971, n. 184), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 del D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 (che ha modificato il presente articolo) nella parte in cui esclude la rinunzia, con le conseguenze indicate in motivazione, all'applicazione dell'amnistia.
Entrata in vigore il 22 maggio 1970

Sentenze1

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi