Articolo 50 del Codice Penale
Art. 50.
(Consenso dell'avente diritto)
Non e' punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che puo' validamente disporne.
(Consenso dell'avente diritto)
Non e' punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che puo' validamente disporne.