Articolo 21 del Codice Penale

Art. 21.

((ARTICOLO DA RITENERSI SOPPRESSO A SEGUITO DELL'ABOLIZIONE DELLA PENA DI MORTE DISPOSTA DAL D.LGS. LUOGOTENZIALE 10 AGOSTO 1944, N. 224))
Entrata in vigore il 5 ottobre 1944
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