Articolo 511 del Codice Penale
Art. 511.
(Pena per i capi, promotori e organizzatori)
Le pene stabilite per i delitti preveduti dagli articoli 502 e seguenti sono raddoppiate per i capi, promotori od organizzatori; e, se sia stabilita dalla legge la sola pena pecuniaria, e' aggiunta la reclusione da sei mesi a due anni.
(Pena per i capi, promotori e organizzatori)
Le pene stabilite per i delitti preveduti dagli articoli 502 e seguenti sono raddoppiate per i capi, promotori od organizzatori; e, se sia stabilita dalla legge la sola pena pecuniaria, e' aggiunta la reclusione da sei mesi a due anni.