Articolo 91 del Codice Penale

Art. 91.

(Ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore)

Non e' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la capacita' d'intendere o di volere, a cagione di piena ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore.

Se l'ubriachezza non era piena, ma era tuttavia tale da scemare grandemente, senza escluderla, la capacita' d'intendere o di volere, la pena e' diminuita.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1930
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