Articolo 565 del Codice Penale

Art. 565.

(Attentati alla morale famigliare commessi col mezzo della stampa periodica)

Chiunque nella cronaca dei giornali o di altri scritti periodici, nei disegni che ad essa si riferiscono, ovvero nelle inserzioni fatte a scopo di pubblicita' sugli stessi giornali o scritti, espone o mette in rilievo circostanze tali da offendere la morale famigliare, e' punito con la multa da lire mille a cinquemila.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1930

Sentenze1


  • 1. TAR Palermo, sez. I, sentenza 2012-01-20, n. 201200138
    Provvedimento:
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    • decreto penale di condanna·
    • detenzione abusiva di armi·
    • diniego licenza di porto di fucile·
    • discrezionalità amministrativa·
    • eccesso di potere·
    • erronea valutazione dei fatti·
    • procedimento penale·
    • requisiti soggettivi per licenza di porto di fucile·
    • rinnovo licenza di porto di fucile·
    • spese di lite·
    • travisamento dei fatti
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