Articolo 567 del Codice Penale

Art. 567.

(Alterazione di stato)

Chiunque, mediante la sostituzione di un neonato, ne altera lo stato civile e' punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Si applica la reclusione da cinque a quindici anni a chiunque, nella formazione di un atto di nascita, altera lo stato civile di un neonato, mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsita'.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1930

Sentenze10

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