Articolo 567 del Codice Penale
Art. 567.
(Alterazione di stato)
Chiunque, mediante la sostituzione di un neonato, ne altera lo stato civile e' punito con la reclusione da tre a dieci anni.
Si applica la reclusione da cinque a quindici anni a chiunque, nella formazione di un atto di nascita, altera lo stato civile di un neonato, mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsita'.
(Alterazione di stato)
Chiunque, mediante la sostituzione di un neonato, ne altera lo stato civile e' punito con la reclusione da tre a dieci anni.
Si applica la reclusione da cinque a quindici anni a chiunque, nella formazione di un atto di nascita, altera lo stato civile di un neonato, mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsita'.
5. TAR Napoli, sez. V, sentenza breve 2020-10-12, n. 202004415Provvedimento:Leggi di più...- apprezzamento discrezionale dell'amministrazione·
- archiviazione delle indagini·
- carenza di istruttoria·
- conflittualità interpersonale·
- divieto di detenzione di armi·
- eccesso di potere·
- inaffidabilità del titolare di autorizzazione di polizia·
- prevenzione dei delitti·
- procedimento penale·
- revoca licenza di porto di fucile·
- spese di giudizio compensate·
- travisamento dei presupposti·
- violazione art. 39 TULPS·
- violazione art. 3 legge 241/1990