Articolo 128 del Codice Penale

Art. 128.

(Termine per la richiesta di procedimento)

Quando la punibilita' di un reato dipende dalla richiesta dell'Autorita', la richiesta non puo' essere piu' proposta, decorsi tre mesi dal giorno in cui l'Autorita' ha avuto notizia del fatto che costituisce il reato.

Quando la punibilita' di un reato commesso all'estero dipende dalla presenza del colpevole nel territorio dello Stato, la richiesta non puo' essere piu' proposta, decorsi tre anni dal giorno in cui il colpevole si trova nel territorio dello Stato.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1930
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