Articolo 220 del Codice Penale

Art. 220.

(Esecuzione dell'ordine di ricovero)

L'ordine di ricovero del condannato nella casa di cura e di custodia e' eseguito dopo che la pena restrittiva della liberta' personale sia stata scontata o sia altrimenti estinta.

Il giudice, nondimeno, tenuto conto delle particolari condizioni d'infermita' psichica del condannato, puo' disporre che il ricovero venga eseguito prima che sia iniziata o abbia termine la esecuzione della pena restrittiva della liberta' personale.

Il provvedimento e' revocato quando siano venute meno le ragioni che lo determinarono, ma non prima che sia decorso il termine minimo stabilito nell'articolo precedente.

Il condannato, dimesso dalla casa di cura e di custodia, e' sottoposto all'esecuzione della pena.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1930
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