Articolo 248 del Codice Penale

Art. 248.

(Somministrazione al nemico di provvigioni)

Chiunque, in tempo di guerra, somministra, anche indirettamente, allo Stato nemico provvigioni, ovvero altre cose, le quali possano essere usate a danno dello Stato italiano, e' punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto all'estero.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1930
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