Articolo 188 del Codice Penale

Art. 188.

(Spese per il mantenimento del condannato. Obbligo di rimborso)

Il condannato e' obbligato a rimborsare all'erario dello Stato le spese per il suo mantenimento negli stabilimenti di pena, e risponde di tale obbligazione con tutti i suoi beni mobili e immobili, presenti e futuri, a norma delle leggi civili.

L'obbligazione non si estende alla persona civilmente responsabile, e non si trasmette agli eredi del condannato.((159)) ------------AGGIORNAMENTO (159)
La Corte Costituzionale, con sentenza 26 marzo - 6 aprile 1998, n. 98 (in G.U. 1ª s.s. 15/04/1998, n. 15) come modificata dall'Errata Corrige in G.U. 1ª s.s. 13/05/1998, n. 19, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del secondo comma del presente articolo nella parte in cui non prevede la non trasmissibilita' agli eredi dell'obbligo di rimborsare le spese del processo penale.
Entrata in vigore il 8 luglio 1998
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