Articolo 698 del Codice Penale

Art. 698.

(Omessa consegna di armi)

Chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato dall'Autorita', di consegnare nei termini prescritti le armi o le munizioni da lui detenute, e' punito con l'arresto non inferiore a tre mesi o con l'ammenda non inferiore a lire mille.
(33) (96) (125) ((233)) ------------AGGIORNAMENTO (33)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per la contravvenzione prevista nel presente articolo sono raddoppiate, se il fatto e' commesso da persona gia' sottoposta, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione. --------------AGGIORNAMENTO (96)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre 1982, n. 646 ha disposto:
- (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per la contravvenzione prevista nel presente articolo sono raddoppiate se il fatto e' commesso da persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione;
-(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva. -------------AGGIORNAMENTO (125)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per la contravvenzione prevista nel presente articolo sono aumentate nella misura di cui al secondo comma dell'articolo 99 del codice penale se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione. ------------AGGIORNAMENTO (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
- (con l'art. 71, comma 1) che le pene stabilite per la contravvenzione prevista dal presente articolo sono aumentate nella misura di cui al secondo comma dell'articolo 99 del codice penale se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione;
- (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
Entrata in vigore il 28 settembre 2011

Sentenze6


  • 3. TAR Napoli, sez. V, sentenza 2015-01-14, n. 201500183
    Provvedimento:
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    • affidabilità e buona condotta·
    • art. 39 del T.U.L.P.S.·
    • compensa delle spese processuali·
    • diritto alla difesa personale·
    • discrezionalità amministrativa·
    • divieto di detenzione armi·
    • giudicio di sospensione delle armi·
    • motivazione dei provvedimenti amministrativi·
    • procedimento penale in corso·
    • ricettazione, riciclaggio e simulazione di reato·
    • rinnovo di autorizzazione di pubblica sicurezza·
    • sospensione della licenza di polizia·
    • valutazione della pericolosità

  • 4. CGARS, sez. I, sentenza 2014-04-01, n. 201400180
    Provvedimento:
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    • art. 34 R.D. 773/1931·
    • art. 58 R.D. 635/1940·
    • art. 698 c.p.·
    • assoluzione penale·
    • condanna penale·
    • discrezionalità amministrativa·
    • divieto di detenzione armi·
    • eccesso di potere·
    • giudizio di inaffidabilità·
    • legittimità dei provvedimenti amministrativi·
    • motivazione dei provvedimenti amministrativi·
    • omessa custodia di armi·
    • provvedimenti amministrativi di pubblica sicurezza·
    • revoca porto di fucile·
    • sequestro probatorio·
    • spese processuali

  • 5. TAR Palermo, sez. I, sentenza 2011-09-07, n. 201101614
    Provvedimento:
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    • art. 11, 39, 42 T.U. Leggi di P.S.·
    • art. 58 R.D. 635/1940·
    • art. 698 c.p.·
    • discrezionalità amministrativa·
    • divieto di detenzione armi·
    • eccesso di potere·
    • omessa custodia di armi·
    • procedimento amministrativo·
    • revoca del porto di fucile·
    • sicurezza collettiva·
    • violazione di legge
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