Articolo 290 del Codice Penale

Art. 290.

(Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate).

Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo o la Corte Costituzionale o l'Ordine giudiziario, e' punito ((con la multa da euro 1.000 a euro 5.000))

La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o quelle della liberazione.

------------AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica e' apportata fino a quando non sia pubblicato il nuovo Codice penale.
Entrata in vigore il 17 marzo 2006
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