TAR Trieste, sez. I, sentenza 2022-07-13, n. 202200318
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Testo completo
Pubblicato il 13/07/2022
N. 00318/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00065/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 65 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato V L B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
per l'annullamento
dell'avviso orale emesso dal Questore di Trieste in data 17.11.2021 e notificato in data 18.11.2021
per il risarcimento
dei danni non patrimoniali asseritamente subiti
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 luglio 2022 la dott.ssa M Si e udito per il Ministero intimato il difensore come specificato nel verbale. Nessuno presente per il ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, ex candidato a Sindaco del Comune di Trieste alle ultime elezioni amministrative svoltesi, denuncia l’illegittimità, invocandone l’annullamento, dell’avviso orale in epigrafe compiutamente indicato, con cui il Questore di Trieste lo ha invitato “a mantenere la propria condotta conforme alla legge in ossequio alla vigente normativa sub art. 3 del Decreto Legislativo n. 159 del 06 settembre 2011”.
Chiede, inoltre, la condanna del Ministero dell'Interno al risarcimento a suo favore del danno non patrimoniale asseritamente patito “per lesione di un diritto di natura costituzionale, convenzionale e comunitario”, quantificato nell'importo di euro 10.000,00.
In subordine, chiede che venga sollevata questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 159/2011 per violazione degli articoli 6 § 2 e 9 CEDU, nonché 21 e 117 Cost., nella parte in cui prevede che l'offesa alla tranquillità pubblica possa essere costituita anche da manifestazioni di pensiero dissenziente attuate in modo pacifico da un candidato politico durante la campagna elettorale, nonché questione pregiudiziale comunitaria innanzi alla Corte di Giustizia UE, affinché chiarisca se l'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 159/2011, prevedendo che l'offesa alla tranquillità pubblica possa essere costituita anche da manifestazioni di pensiero dissenziente attuate in modo pacifico da un candidato politico durante la campagna elettorale, contrasti con gli artt. 11 e 48 CDFUE, 3 Direttiva 2016/343 del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.
Le domande azionate sono affidate ai seguenti motivi di diritto:
1. “Violazione dell'art. 7 legge 241/1990”;
2. “Eccesso di potere per <falsità dei presupposti> e <travisamento dei fatti>: insussistenza di fatti dai quali dedurre la pericolosità sociale”;
3. “Violazione dell'art. 1 lett. c) d.lgs. 159/2011: insussistenza di elementi dai quali dedurre la pericolosità sociale del ricorrente”;
4. “Sviamento di potere e violazione degli artt. 21 Cost., 11 CDFUE e 9 CEDU”;
5. “Eccesso di potere per insufficienza della motivazione in particolare alla luce del canone della <full jurisdiction>: violazione degli artt. 6 e 13 CEDU e 47 CDFUE”;
6. “Contrasto dell'art. 1, lett c) d.lgs. 159/2011 con gli artt. 11 e 48 CDFUE, 3 DIR. 2016/343 del 9 marzo 2016 CEDU, 14 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici («ICCPR») e 11 Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo”;
7. “Contrasto dell'art. 1, lett c) d.lgs. 159/2011 con l'art. 6 CEDU”.
Il Ministero dell’Interno, costituito con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste, ha diffusamente controdedotto alle avverse censure e concluso per la reiezione del ricorso.
L’affare è stato, quindi, chiamato alla pubblica udienza del 1° luglio 2022 e poi - udita la difesa erariale (la sola presente) - introitato per essere deciso.
L’avviso orale gravato sfugge ai vizi denunciati dal ricorrente, derivandone che la domanda di annullamento formulata va respinta.
E’, innanzitutto, privo di pregio il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta il mancato invio della comunicazione di avvio del procedimento.
Costante giurisprudenza, che questo Collegio condivide, ha reiteratamente affermato che il provvedimento che qui rileva ha natura intimamente urgente, tale di per sé da precludere e, al contempo, giustificare l’omissione dell’incombente preordinato alla previa interlocuzione con l’interessato.
E’ stato, in particolare, osservato che “l’avviso orale ex art. 3 del d.lgs. 159/2011 costituisce, (…), un atto avente natura ed efficacia monitoria e non richiede la previa comunicazione ex art. 7, l. n. 241/1990, poiché il presupposto giuridico dell’avviso orale è costituito da una condotta del destinatario del provvedimento tale da far ritenere che lo stesso, ove non modifichi il proprio comportamento, possa commettere ulteriori e più gravi condotte pericolose, ovvero commettere reati. Condivisibile giurisprudenza di merito (T.a.r. Firenze, sez. II, 7 dicembre 2020, n. 1613) ha infatti osservato che dalla stessa piattaforma fattuale su cui si fonda il provvedimento in oggetto consegue che <l’intervento dell’autorità di Pubblica Sicurezza, consistente nell’invito a cambiare condotta, deve essere considerato urgente e tale quindi da giustificare ex se l’omissione contestata>” (Cons. Stato, sez. II, 22 novembre 2021, n. 7767).
Nel caso specifico, il Questore, con formula di efficace sintesi, ha, peraltro, proprio posto l’accento sulla “urgenza del provvedimento… dettata dall’esigenza di attivare una tutela efficace e senza dilazioni temporali”.
Il motivo va, quindi, disatteso.
Ad analoga sorte sono destinati il secondo e il terzo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta l’insussistenza di fatti e/o elementi da cui quali dedurre la sua pericolosità sociale, in spregio alla norma di legge che assume specifico rilievo.
Giova, invero, premettere che ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Il questore nella cui provincia la persona dimora può avvisare oralmente i soggetti di cui all'articolo 1 che esistono indizi a loro carico, indicando i motivi che li giustificano”, invitandola “a tenere una condotta conforme alla legge…”.
Nel caso di specie, il Questore ha “avvisato” il ricorrente, ascrivendolo alla categoria di coloro che, in base all’art. 1, comma1, lett. c), del decreto citato “per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo (…) la sicurezza o la tranquillità pubblica”.
Un tanto sulla scorta delle seguenti