Articolo 22 del Codice Penale

Art. 22.

(Ergastolo)

La pena dell'ergastolo e' perpetua, ed e' scontata in uno degli stabilimenti a cio' destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno.

Il condannato all'ergastolo puo' essere ammesso al lavoro all'aperto.

COMMA ABROGATO DALLA L. 25 NOVEMBRE 1962, N. 1634.

COMMA ABROGATO DALLA L. 25 NOVEMBRE 1962, N. 1634.
((139)) -------------AGGIORNAMENTO (139)
La Corte Costituzionale con sentenza 27-28 aprile 1994, n. 168 (in G.U. 1ª s.s. 04/05/1994, n. 19) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 17 e 22 del codice penale nella parte in cui non escludono l'applicazione della pena dell'ergastolo al minore imputabile".
Entrata in vigore il 4 maggio 1994
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