Articolo 589 del Codice Penale

Art. 589.

(Omicidio colposo)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto e' commesso con violazione delle norme ((...))per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena e' della reclusione da due a sette anni.

((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 MARZO 2016, N. 41))

Nel caso di morte di piu' persone, ovvero di morte di una o piu' persone e di lesioni di una o piu' persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non puo' superare gli anni quindici.
Entrata in vigore il 24 marzo 2016
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