Articolo 404 del Codice Penale
Art. 404.
(( (Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose) .))((Chiunque, in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico, offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto, e' punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto e' punito con la reclusione fino a due anni)) ---------------AGGIORNAMENTO (156)
La Corte Costituzionale, con sentenza 10 - 14 novembre 1997, n. 329 (in G.U. 1ª s.s. 19/11/1997, n. 47), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 404, primo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a tre anni, anziche' la pena diminuita prevista dall'art. 406 del codice penale".
(( (Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose) .))((Chiunque, in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico, offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto, e' punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto e' punito con la reclusione fino a due anni)) ---------------AGGIORNAMENTO (156)
La Corte Costituzionale, con sentenza 10 - 14 novembre 1997, n. 329 (in G.U. 1ª s.s. 19/11/1997, n. 47), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 404, primo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a tre anni, anziche' la pena diminuita prevista dall'art. 406 del codice penale".
Sentenze • 5
4. TAR Catania, sez. IV, sentenza 2011-05-18, n. 201101272Provvedimento:Leggi di più...- Annullamento provvedimento prefettizio·
- Assoluzione per non aver commesso il fatto·
- Compensazione spese·
- Giudizio amministrativo·
- Guardia particolare giurata·
- Procedimento penale·
- Provvedimento amministrativo·
- Reato artt. 403 e 404 c.p.·
- Rilevanza sentenza penale·
- Rinnovo decreto prefettizio guardia giurata