Articolo 49 del Codice Penale

Art. 49.

(Reato supposto erroneamente e reato impossibile)

Non e' punibile chi commette un fatto non costituente reato, nella supposizione erronea che esso costituisca reato.

La punibilita' e' altresi' esclusa quando, per la inidoneita' dell'azione o per la inesistenza dell'oggetto di essa, e' impossibile l'evento dannoso o pericoloso.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se concorrono nel fatto gli elementi costitutivi di un reato diverso, si applica la pena stabilita per il reato effettivamente commesso.

Nel caso indicato nel primo capoverso, il giudice puo' ordinare che l'imputato prosciolto sia sottoposto a misura di sicurezza.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1930
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