Articolo 346 del Codice Penale

Art. 346.

(Millantato credito)

Chiunque, millantando credito presso un pubblico ufficiale, o presso un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio, riceve o fa dare o fa promettere, a se' o ad altri, denaro o altra utilita', come prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale o impiegato, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire tremila a ventimila.

La pena e' della reclusione da due a sei anni e della multa da lire cinquemila a trentamila, se il colpevole riceve o fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altra utilita', col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1930
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