Articolo 230 del Codice Penale

Art. 230.

(Casi nei quali deve essere ordinata la liberta' vigilata)

La liberta' vigilata e' sempre ordinata:

1° se e' inflitta la pena della reclusione per non meno di dieci anni: e non puo', in tal caso, avere durata inferiore a tre anni;

2° quando il condannato e' ammesso alla liberazione condizionale;
3° se il contravventore abituale o professionale, non essendo piu' sottoposto a misure di sicurezza, commette un nuovo reato, il quale sia nuova manifestazione di abitualita' o professionalita';

4° negli altri casi determinati dalla legge.

Nel caso in cui sia stata disposta l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro, il giudice, al termine dell'assegnazione, puo' ordinare che la persona da dimettere sia posta in liberta' vigilata, ovvero puo' obbligarla a cauzione di buona condotta.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1930
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