Articolo 121 del Codice Penale

Art. 121.

(Diritto di querela esercitato da un curatore speciale)

Se la persona offesa e' minore degli anni quattordici o inferma di mente, e non v'e' chi ne abbia la rappresentanza, ovvero chi l'esercita si trovi con la persona medesima in conflitto di interessi, il diritto di querela e' esercitato da un curatore speciale.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1930
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