Articolo 476 del Codice Penale

Art. 476.

(Falsita' materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, e' punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se la falsita' concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione e' da tre a dieci anni.
((91)) --------------AGGIORNAMENTO (91)
Il D.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera d)) che "E' concessa amnistia:
[...]
d) per il reato previsto dall'art. 476 in relazione agli articoli 491 e 482 del codice penale limitatamente alla falsita' in cambiale o in altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore".
Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 agosto 1981.
Entrata in vigore il 19 dicembre 1981
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