Articolo 635 bis del Codice Penale

Art. 635-bis.

(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici).

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

((Se il fatto e' commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualita' di operatore del sistema, la pena e' della reclusione da uno a quattro anni.))
Entrata in vigore il 22 gennaio 2016
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