Articolo 635 bis del Codice Penale
Art. 635-bis.
(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici).
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
((Se il fatto e' commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualita' di operatore del sistema, la pena e' della reclusione da uno a quattro anni.))
(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici).
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
((Se il fatto e' commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualita' di operatore del sistema, la pena e' della reclusione da uno a quattro anni.))