Articolo 259 del Codice Penale

Art. 259.

(Agevolazione colposa)

Quando l'esecuzione di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 255, 256, 257 e 258 e' stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso dell'atto o documento o a cognizione della notizia, questi e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Si applica la reclusione da tre a quindici anni se sono state compromesse la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

Le stesse pene si applicano quando l'esecuzione dei delitti suddetti e' stata resa possibile o soltanto agevolata per colpa di chi aveva la custodia o la vigilanza dei luoghi o delle zone di terra, di acqua o di aria, nelle quali e' vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1930
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