Articolo 375 del Codice Penale

Art. 375.

(( (Frode in processo penale e depistaggio). ))((Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da tre a otto anni il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale:
a) immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone connessi al reato;
b) richiesto dall'autorita' giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, cio' che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito.

Se il fatto e' commesso mediante distruzione, soppressione, occultamento, danneggiamento, in tutto o in parte, ovvero formazione o artificiosa alterazione, in tutto o in parte, di un documento o di un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'.

Se il fatto e' commesso in relazione a procedimenti concernenti i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 276, 280, 280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 304, 305, 306, 416-bis, 416-ter e 422 o i reati previsti dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero i reati concernenti il traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque tutti i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

La pena e' diminuita dalla meta' a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonche' per evitare che l'attivita' delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell'individuazione degli autori.

Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 e dal quarto comma, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al terzo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste ultime e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

La condanna alla reclusione superiore a tre anni comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

La pena di cui ai commi precedenti si applica anche quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio siano cessati dal loro ufficio o servizio.

La punibilita' e' esclusa se si tratta di reato per cui non si puo' procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e questa non e' stata presentata.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle indagini e ai processi della Corte penale internazionale in ordine ai crimini definiti dallo Statuto della Corte medesima)) ---------------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".
Entrata in vigore il 18 luglio 2016

Sentenze20


  • 1. TAR Napoli, sez. V, sentenza 2024-12-04, n. 202406775
    Provvedimento:
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    • atti persecutori·
    • depistaggio·
    • discrezionalità amministrativa·
    • eccesso di potere·
    • giudizio sintetico·
    • motivazione amministrativa·
    • onere motivazionale·
    • procedimento disciplinare·
    • sospensione disciplinare·
    • valutazione caratteristica militare

  • 2. TAR Bologna, sez. I, sentenza 2023-03-20, n. 202300154
    Provvedimento:
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    • annullamento scheda valutativa·
    • art. 375 c.p.·
    • art. 612 bis c.p.·
    • atti persecutori·
    • depistaggio·
    • discrezionalità tecnica·
    • eccesso di potere·
    • indagini penali·
    • limiti del sindacato di legittimità sui giudizi discrezionali·
    • motivazione del provvedimento amministrativo·
    • principio di corrispondenza tra giudizio di valutazione e comportamenti del dipendente·
    • sospensione dall'esercizio di pubblico ufficio·
    • spese di lite·
    • valutazione del personale

  • 4. TAR Lecce, sez. III, sentenza 2023-03-13, n. 202300332
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    • art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679·
    • art. 2 del D.P.R. n. 230/2000·
    • art. 52 del D.Lgs. n. 196/2003·
    • art. 530 c.p.·
    • assoluzione in sede penale·
    • carenza motivazionale dei provvedimenti amministrativi·
    • compensazione delle spese processuali·
    • comunicazione di notizia di reato·
    • discrezionalità amministrativa·
    • ordinanza cautelare·
    • procedimento penale in corso·
    • revoca dell'autorizzazione all'ingresso in carcere·
    • risarcimento danni non patrimoniali·
    • sospensione dall'autorizzazione all'ingresso in carcere·
    • tutela cautelare monocratica·
    • violazione di legge ed eccesso di potere

  • 5. TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2023-09-07, n. 202304996
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    • carenza di istruttoria·
    • compensazione delle spese·
    • compressione del diritto di difesa·
    • eccesso di potere·
    • illegittimità della sanzione·
    • improcedibilità per sopravvenuta carenza d'interesse·
    • mancata sospensione del procedimento disciplinare·
    • oscuramento dei dati personali·
    • sanzione disciplinare·
    • sospensione disciplinare·
    • tutela della privacy·
    • violazione art. 1393 Dlgs n. 66/2010
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