Articolo 678 del Codice Penale
Art. 678.
(Fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti)
Chiunque, senza la licenza dell'Autorita' o senza le prescritte cautele, fabbrica o introduce nello Stato, ovvero tiene in deposito o vende o trasporta materie esplodenti o sostanze destinate alla composizione o alla fabbricazione di esse, e' punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire duemila.
(Fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti)
Chiunque, senza la licenza dell'Autorita' o senza le prescritte cautele, fabbrica o introduce nello Stato, ovvero tiene in deposito o vende o trasporta materie esplodenti o sostanze destinate alla composizione o alla fabbricazione di esse, e' punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire duemila.
2. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-05-08, n. 202404143Provvedimento:Leggi di più...- art. 101 R.D. 635/1940·
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