Articolo 678 del Codice Penale
Art. 678.
(Fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti)
Chiunque, senza la licenza dell'Autorita' o senza le prescritte cautele, fabbrica o introduce nello Stato, ovvero tiene in deposito o vende o trasporta materie esplodenti o sostanze destinate alla composizione o alla fabbricazione di esse, e' punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire duemila.
(Fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti)
Chiunque, senza la licenza dell'Autorita' o senza le prescritte cautele, fabbrica o introduce nello Stato, ovvero tiene in deposito o vende o trasporta materie esplodenti o sostanze destinate alla composizione o alla fabbricazione di esse, e' punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire duemila.