Articolo 703 del Codice Penale
Art. 703.
(Accensioni ed esplosioni pericolose)
Chiunque, senza la licenza dell'Autorita', in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o innalza areostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, e' punito con l'ammenda fino a lire mille.
Se il fatto e' commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena e' dell'arresto fino a un mese.
(Accensioni ed esplosioni pericolose)
Chiunque, senza la licenza dell'Autorita', in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o innalza areostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, e' punito con l'ammenda fino a lire mille.
Se il fatto e' commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena e' dell'arresto fino a un mese.
2. TAR Venezia, sez. I, sentenza 2023-08-23, n. 202301217Provvedimento:Leggi di più...- Affidabilità e sicurezza·
- Archiviazione procedimento penale·
- Comportamento sintomatico·
- Concorso in reato·
- Discrezionalità amministrativa·
- Pericolo in sé·
- Revoca porto d'armi·
- Tenuità del fatto·
- Uso illecito armi·
- Valutazione prognostica
3. TAR Napoli, sez. V, sentenza 2023-04-26, n. 202302543Provvedimento:Leggi di più...- affidabilità del detentore di armi·
- art. 703 c.p.·
- art. 93 TULPS·
- decreto prefettizio·
- divieto di detenzione armi·
- eccesso di potere·
- motivazione del provvedimento amministrativo·
- spesa processuale·
- uso legittimo delle armi per difesa personale·
- valutazione discrezionale della pubblica amministrazione