Articolo 349 del Codice Penale
Art. 349.
(Violazione di sigilli)
Chiunque viola i sigilli, per disposizione della legge o per ordine dell'Autorita' apposti al fine di assicurare la conservazione o la identita' di una cosa, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire mille a diecimila.
Se il colpevole e' colui che ha in custodia la cosa, la pena e' della reclusione da tre a cinque anni e della multa da lire tremila a trentamila.
(Violazione di sigilli)
Chiunque viola i sigilli, per disposizione della legge o per ordine dell'Autorita' apposti al fine di assicurare la conservazione o la identita' di una cosa, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire mille a diecimila.
Se il colpevole e' colui che ha in custodia la cosa, la pena e' della reclusione da tre a cinque anni e della multa da lire tremila a trentamila.