Articolo 594 del Codice Penale
Art. 594.
(Ingiuria)
Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire cinquemila.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
La pena e' della reclusione fino a un anno o della multa fino a lire diecimila, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.
Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di piu' persone.
(Ingiuria)
Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire cinquemila.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
La pena e' della reclusione fino a un anno o della multa fino a lire diecimila, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.
Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di piu' persone.
5. TAR Roma, sez. V, sentenza 2024-03-12, n. 202404960Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento di esclusione da concorso pubblico·
- art. 28 d.P.R. n. 312/2002·
- art. 3 co. 9 del bando di concorso·
- compensazione delle spese processuali·
- estinzione del reato per decorso del tempo·
- omissione di condanna penale nella domanda di concorso·
- pronuncia giurisdizionale di estinzione del reato·
- rigetto istanza cautelare·
- tutela della privacy·
- verifica delle dichiarazioni del casellario giudiziario